Spy Phone – Malware – Spyware – Intercettazioni ambientali e telefoniche – Tabulati telefonici – Hackerare email e username – Recupero dati accesso Facebook, Instagram, Whatsapp.
Un investigatore privato non ha il privilegio legale di indagare sulla vita privata delle persone, attraverso software di intercettazione (come ad es. spyware, spy-phone ecc.) in quanto, tale comportamento illecito prefigura secondo la norma, una serie di reati tra i quali:
Art. 615 bis.
Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.
Art. 617
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.
Art. 617-bis
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1 Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Ergo, a meno che non venga utilizzato per soli fini personali (molti di noi hanno più di un cellulare), si corre il rischio di incorrere in pene severe che possono comportare ammende pecuniarie o peggio ancora, il carcere.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE INTERCETTAZIONI
ARTICOLO 266
(1) Limiti di ammissibilità.
- L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [15 Cost.; 103; 226 att.]:
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, (2) molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (3);
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice (4) (5).
- Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa[615-bis c.p.] (6). INTERCETTAZIONI AMBIENTALI
(1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 81, nel dichiarare non fondata nei sensi di cui in motivazione una questione di costituzionalità dell’art. 266, sollevata in riferimento all’art. 15 Cost., ha rilevato che, ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti princìpi costituzionali, il livello minimo di garanzie richieste dal precetto costituzionale che esige tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell’autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti), pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l’acquisizione del tabulato, contenente l’indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile». V. anche, su tale sentenza, sub art. 256.
(2) Le parole «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,» sono state inserite dall’art. 95l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(3) Lettera così modificata dall’art. 8 l. 7 marzo 1996, n. 108.
(4) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1. del medesimo codice» sono state aggiunte dall’art. 13 l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(5) Lettera aggiunta dall’art. 12 l. 3 agosto 1998, n. 269.
(6)La Corte cost., con sentenza 24 aprile 2002, n. 135 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 189 e 266-271 nella parte in cui «non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi». La Corte ha annotato che tale attività «ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti, […] come nelle ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora».
ARTICOLO 266 BIS
(1) Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
ARTICOLO 267
Presupposti e forme del provvedimento.
- Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari [328] l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivatoquando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (1).
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203 (2).
- Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudiceindicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191].
- Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la duratadelle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 (1).
- Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria [57, 370 1] (1).
- In apposito registro [89 att.] riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.
(1) Vedi in deroga al presente articolo l’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991 n. 203, che si applica, ai sensi dell’art. 31d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, anche ai procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 270-ter e 280-bis c.p. e per quelli di cui all’art. 4072 lett. a) n. 4 c.p.p. e ai sensi dell’art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228 anche ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale e dall’art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75.
ARTICOLO 268
Esecuzione delle operazioni (1).
- Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [357, 3733; 89 att.].
- Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
- Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica [90 att.]. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (2).
- I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati [366] in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
- Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405].
- Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione [271]. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (3).
- Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie [221 s.]. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento[431] (3).
- I difensori possono estrarre copia [116] delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (2).
(1) La Corte cost., con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui «non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate».
ARTICOLO 269
Conservazione della documentazione.
- I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [648, 650 2]. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione [267]. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
- La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale [134].
ARTICOLO 270
Utilizzazione in altri procedimenti.
- I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delittiper i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza [380] (1).
- Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazionisono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8.
- Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
(1)La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1991, n. 366, nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2701, ha affermato «che il divieto disposto dall’art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre “notizie di reato” dalle intercettazioni legittimamente disposte nell’ambito di altro procedimento; e che la conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all’interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al p.m. l’inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l’azione penale».
ARTICOLO 270 BIS
(1) Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.
- L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
- Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
- Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
- Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
- L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
- Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
- Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
- In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
(1) Articolo inserito dall’art. 28 l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.
ARTICOLO 271
Divieti di utilizzazione.
- I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge [266] o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.
- Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depostosugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103 5-7].
- In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato[253].