Agenzia Investigativa infedeltà coniugale.
Il punto più dolente di tutta questa normativa è l’utilizzo di tali prove all’interno del processo. Si tratta, spesso, di prove meccaniche che possono essere facilmente contestate (così se l’audio della registrazione non si sente bene; così se la foto non è inquadrata temporalmente e non consente di stabilire in quale data sia stata scattata). Il codice stabilisce infatti che le riproduzioni meccaniche (come appunto foto e registrazioni di conversazioni) fanno prova solo se non contestate dalla parte contro la quale sono prodotte. Ed è chiaro allora che l’avvocato del soggetto pedinato farà di tutto per metterne in dubbio l’attendibilità.
Di fronte una tale evenienza, suscettibile di rendere del tutto inutile l’attività investigativa privata la giurisprudenza ha ritenuto possibile integrare la prova con la testimonianza orale dello stesso investigatore. In altre parole, quest’ultimo potrà essere chiamato a confermare i fatti che ha visto coi propri occhi, che ha registrato o che ha fotografato, in tal modo avvalorando tale documentazione e rendendo “provati” i relativi eventi documentati in modo meccanico.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/126874_e-legale-assumere-un-investigatore-privato