Tutele per l’assegno di mantenimento della moglie.

Come farsi pagare l’assegno di mantenimento da un marito che non ne vuol sapere e intende rendersi nullatenente pur di non essere sottoposto al pignoramento dell’ex moglie?

Immaginiamo una coppia di coniugi che sta per separarsi: lei intende chiedere un assegno di mantenimento particolarmente cospicuo e lui, pur potendo pagare tale cifra perché in linea con le sue possibilità economiche, intende tentare qualsiasi espediente pur di “fargliela pagare” e non versarle un euro. Cosa prevede la legge, in questi casi, e quali sono le tutele per l’assegno di mantenimento della moglie?

Esistono diversi mezzi per tutelare la donna che abbia timore di non percepire l’assegno di mantenimento: strumenti che la legge mette in campo sia prima della sentenza di separazione o divorzio, sia dopo. In buona sostanza, il coniuge beneficiario della prestazione economica può agire anche d’anticipo per evitare contromosse fraudolente dell’altro e rimanere senza tutela. Si va, infatti, dalla possibilità di chiedere un’azione revocatoria contro atti di disposizione del patrimonio, all’obbligo di pagamento di una percentuale dello stipendio impartito al datore di lavoro. Oltre a ciò, ovviamente, c’è sempre la possibilità di avviare un pignoramento e, se dal mancato mantenimento vengono a mancare i mezzi di sussistenza per moglie e figli, si può procedere a una denuncia penale. Ma procediamo con ordine e vediamo, dunque, quali sono le tutele per l’assegno di mantenimento della moglie.

Come tutelare il mantenimento con l’azione revocatoria

Sia durante che dopo la causa di separazione o divorzio, la moglie che rivendica il pagamento dell’assegno di mantenimento e ritiene che il marito stia mettendo in atto delle cessioni del proprio patrimonio al fine di sottrarlo ad eventuali pignoramenti, può agire con la cosiddetta azione revocatoria. Si tratta di una causa che ha lo scopo di rendere inefficaci tutte le vendite o le donazioni effettuate in frode ai creditori, ivi compresi quelli che ancora non sono tali a tutti gli effetti (perché il loro credito è in corso di accertamento con una causa). Si pensi al caso del marito che ceda fittiziamente, a un prestanome, le sue azioni di una Spa o le quote di una Srl, o venda a un amico una casa o un terreno. Secondo la Cassazione – espressasi sul punto con una recente sentenza [1] – la moglie può tutelare il proprio credito per l’assegno di mantenimento con l’azione revocatoria (anche se esso consiste in un’obbligazione periodica, avente a oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze). Tale credito è tutelabile dal provvedimento del giudice (anche quello del Presidente del Tribunale, concesso in via provvisoria alla prima udienza). Non rileva il fatto che si agisca in via preventiva, ossia prima di un eventuale inadempimento. Basta il compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo del proprio patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.

Come tutelare il mantenimento col sequestro

Se il marito non paga l’assegno di mantenimento la moglie può rivolgersi al giudice affinché disponga il sequestro di parte dei beni del primo.

Per chiedere il sequestro è necessario che il marito non abbia adempiuto all’obbligo di versare l’assegno o stia semplicemente ritardando il pagamento.

Il giudice deve valutare solo l’inadempienza e non la gravità della stessa. Non rileva il fatto che il comportamento del marito sia volontario o involontario.

Il provvedimento può essere adottato anche con la sentenza di separazione se sono già emerse durante il giudizio, le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo. In alternativa si può presentare la domanda anche dopo la separazione, con autonomo giudizio.

Ordine di pagamento diretto al datore di lavoro

Se il marito non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, la moglie può chiedere al tribunale di ordinare all’azienda presso cui questi lavora (o a qualsiasi altro soggetto che gli deve versare delle somme, anche periodicamente) di pagare direttamente in suo favore una parte di tali somme (è il cosiddetto ordine di pagamento diretto).

Si tratta di un provvedimento diverso rispetto al pignoramento (il quale, come noto, comporta il “blocco” del quinto dello stipendio all’esito di un procedimento di esecuzione forzata).

I terzi a cui si può rivolgere questo ordine sono, ad esempio il datore di lavoro, l’ente erogatore di pensione o un inquilino di un immobile dato in locazione dal coniuge obbligato al mantenimento.

Il giudice decide se emettere l’ordine di distrazione delle somme valutando se il comportamento dell’obbligato può suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, senza comparare le ragioni poste a fondamento della richiesta a quelle addotte a giustificazione del ritardo.

Pignoramento

In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento la moglie può procedere a pignorare beni, auto, immobili, stipendi e conti correnti dell’ex marito. A tal fine è necessario redigere prima un atto di precetto e valersi di un avvocato. Il procedimento può avere risultati solo nella misura in cui l’uomo non sia totalmente nullatenente.

Sporgere denuncia-querela

La legge punisce il comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza al coniuge. La pena prevista è, congiuntamente, quella della reclusione fino ad un anno e della multa da 103 a 1032 euro.

Il reato è perseguibile a querela, ma quando è commesso a danno di minori diventa procedibile d’ufficio.

Oltre ai figli, anche la moglie che non abbia percepito il mantenimento per se stessa può querelare l’ex marito, a condizione che versi in stato di bisogno e non abbia le capacità di procurarsi i mezzi di sussistenza. La mancata assistenza deve avere l’effetto di far mancare totalmente o parzialmente i mezzi di sussistenza. La nozione penalistica di mezzi di sussistenza (diversa da quella di mantenimento in senso civilistico) comprende tutto ciò che attiene ai bisogni elementari dell’esistenza (vitto, abbigliamento, abitazione, medicinali, ecc.); le spese per l’istruzione dei figli; altri beni importanti per il beneficiario anche se relative a bisogni non primari.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/155842_tutele-per-lassegno-di-mantenimento-della-moglie

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