Separazione e divorzio: per la prova della relazione con l’amante del marito o della moglie, non basta il dossier di un’agenzia di investigazione privata.

Come dimostrare che il marito o la moglie ha una relazione con un amante e chiedere, per via del tradimento, la separazione con addebito?

L’sms trovato per caso sul telefonino non può essere utilizzato (salvo in rari casi, ossia quando il cellulare sia stato lasciato dal proprietario aperto per casa, sul divano o sul tavolo, senza protezioni). Invece l’accesso abusivo all’email o alle chat del coniuge costituisce violazione della privacy, suscettibile peraltro di far scattare un reato nei confronti di chi lo attua.

Non restano che i testimoni (anche parenti stretti): ma a tal fine è necessario che questi abbiano visto, con i propri occhi, la relazione adulterina. Insomma, non basta il «sentito dire», il semplice sospetto o l’aver visto Tizio entrare nel portone della casa di Caia. Bisognerebbe assistere a un bacio, un abbraccio o a tutto ciò che le persone dotate di buon senso (e di una sufficiente conoscenza della legge) non fanno in pubblico.

Così sempre più persone ricorrono agli investigatori privati. Ma anche qui ci sono dei limiti, chiariti peraltro da una recente sentenza del Tribunale di Roma [1].

Il detective non è un soggetto pubblico come è, invece, un notaio o un altro pubblico ufficiale: pertanto ciò che questi attesta di aver visto – e lo riporta per iscritto nel proprio dossier – non ha alcun valore e non fa prova. Il problema si supera in un solo modo: l’investigatore deve essere chiamato a deporre come testimone davanti al giudice. Chi sottovaluta questo aspetto non può chiedere la separazione con addebito.

Ma anche nel caso in cui lo 007 venga chiamato a deporre, non possono valere i semplici sospetti o indizi da questi raccolti. Il detective deve insomma aver «visto di persona» l’atto del tradimento e non essersi affidato al suo istinto, esperienza e intuizione.

Del resto, il nostro processo conosce solo la figura del testimone oculare, quello cioè che dichiara solo quanto avvenuto davanti ai propri occhi. Egli non può quindi riferire il frutto di una semplice correlazione tra un fatto noto e una massima di esperienza (ad esempio: l’aver visto il marito prendere con l’auto una strada diversa da quella del lavoro, benché abbia riferito alla moglie di andare in azienda, non è necessariamente indice di un tradimento come potrebbe invece sospettarsi; l’aver visto la moglie rispondere al citofono a un uomo non appena il marito è uscito di casa non significa che questi sia per forza l’amante). Insomma: l’infedeltà deve essere avvenuta sotto gli occhi del pedinatore.

Quanto invece alle foto e video contenute nel dossier dell’investigatore, questi documenti, per far prova, non devono essere contestati dalla controparte; ma è facile immaginare che quest’ultima non sia così sprovveduta da non attaccarne il contenuto sotto il profilo dell’autenticità e credibilità. Si pensi a una foto che non inquadri bene i soggetti o non indichi la data e il luogo ove essa è stata scattata.

Risultato: al coniuge tradito non basta la relazione del detective che ha incaricato di pedinare il partner per far scattare sulla controparte l’addebito della separazione. Il report redatto dallo 007 privato è un semplice scritto come quello che potrebbe compilare qualsiasi privato, ma che non ha valore in un processo se non è confermato con la prova testimoniale davanti al giudice.

[1] Trib. Roma, sent. n. 5125/16.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/135036_tradimento-linvestigatore-puo-dimostrare-linfedelta-coniugale

Recommended Posts