Il colpevole può essere individuato dalla vittima anche tramite le foto postate sul proprio profilo Facebook.

Hai presente quella classica scena dei film polizieschi americani dove la vittima del reato, messa dietro un vetro oscurato da un solo lato, esegue il riconoscimento facciale del colpevole tra una serie di persone corrispondenti all’identikit? Ecco, una scena del genere avviene anche in Italia, ma a breve potrebbe diventare un vecchio ricordo. Secondo infatti la Corte di Cassazione, che sul punto si è espressa con una recente sentenza [1], è possibile il riconoscimento facciale dell’imputato tramite Facebook. Le foto pubblicate sul social network possono infatti essere, in determinati contesti, sufficientemente attendibili per identificare il reo.

Nel caso di specie, un uomo, sospettato di rapina, è stato condannato a seguito di identificazione effettuata su Facebook e senza alcun successivo riconoscimento. Ovviamente, a tale decisione il colpevole si è opposto, sostenendo che si tratterebbe di una pratica illegittima, non prevista dal codice di procedura penale e, quindi, contraria alla legge che – si sa – prevede numerose garanzie a favore di chi è indagato e successivamente processato. Invece, secondo la Suprema corte, anche con il riconoscimento facciale su Facebook si può ugualmente ritenere raggiunta la prova della responsabilità: l’individuazione operata dalla persona offesa tramite le fotografie postate sul profilo è genuina ed attendibile.

[1] Cass. sent. n. 22711 del 28.10.2017.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/177152_reati-riconoscimento-facciale-con-facebook

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