Non sempre mettere una persona a seguire, pedinare e scattare fotografie di un’altra è lecito: quando l’appostamento diventa sistematico e costante è illegale.
Sorpresa: far pedinare una persona da un investigatore privato è illegale perché viola la privacy. Ma solo quando l’attività del detective diventa sistematica e continua. Non esistono infatti norme che consentano di ingaggiare una persona che si metta a spiare, giorno e notte, un’altra persona, invadendo così la sua vita privata. È quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con una sentenza [1] che apre scenari inaspettati.
Pedinare qualcuno per una o poche volte è reato?
La nostra giurisprudenza ha sempre affermato che l’attività di pedinamento non è illegale, almeno quando essa non generi preoccupazioni e timori, nel soggetto passivo, sulla sua sicurezza e integrità fisica, facendogli temere di essere in pericolo. Ciò significa, in buona sostanza, che l’investigatore deve essere così bravo da non far accorgere la vittima della propria presenza. Secondo la Cassazione [2] a far scattare il reato di molestia è il fatto di aver creato un turbamento nel soggetto pedinato.
Se, invece, la vittima, non accorgendosi di essere seguita, non subisce alcun disagio o spavento, l’attività investigativa è pienamente lecita. Non solo: lo 007 può essere poi ascoltato dal giudice affinché testimoni su ciò che ha visto, diventando così una prova a favore di chi lo ha ingaggiato.
Gli esempi, in questo settore, sono molteplici: si pensi alle foto scattate a un soggetto che, pur avendo fatto richiesta di risarcimento a un’assicurazione, sostenendo di essere infortunato, invece se ne vada in giro per il parco. O al caso del dipendente che, avendo preso i tre giorni di permesso per assistere il parente disabile, li utilizzi invece per fare una gita o la spesa. Ed ancora, si pensi ancora al lavoratore in malattia che venga trovato a svolgere, durante l’orario della visita medica, un’attività lavorativa pesante nel proprio giardino.
Di questi casi la giurisprudenza si è sino ad oggi nutrita per decretare il licenziamento, la condanna per frode assicurativa, ecc.
Pedinare qualcuno giorno e notte è illegale
Ora però la Cedu sconvolge le certezze di molti. E afferma: è illegittimo ingaggiare un investigatore per spiare un soggetto, anche se sospettato di un crimine (ad esempio la frode assicurativa) se ciò avviene in modo continuativo (nel caso di specie gli appostamenti erano durati ben 23 giorni). Ovviamente non è la presenza dell’investigatore a fare la differenza, ma la continuità delle indagini: la violazione della privacy si avrebbe anche se il pedinamento viene quindi fatto direttamente dal datore di lavoro, dall’agente assicurativo, dal collega, ecc.
Mancano, secondo la Cedu, norme e prassi certe, chiare e precise sulla durata massima dell’inchiesta, sulle modalità di raccolta, trattamento ed accesso ai dati raccolti. Per cui non esistono garanzie contro gli abusi. Questa attività è infatti equiparata ad un’intercettazione [3].
Questi principi valgono anche se è il datore di lavoro a sorvegliare il dipendente. Con la conseguenza che, da oggi, molti licenziamenti potrebbero essere impugnati per illegittimità delle prove acquisite in violazione della privacy.
La vicenda
Il caso riguarda il pedinamento di un’assicurata, commissionato dal suo agente assicurativo, perché sospettata di frode ai danni dell’assicurazione. La donna aveva lamentato di essere stata vittima di un incidente stradale perché investita da una moto, con trauma cranico e cervicale. In conseguenza di ciò le fu riconosciuta una pensione d’invalidità dallo Stato con effetto retroattivo. Ma un detective privato, dopo aver seguito la donna per svariato tempo (in totale il pedinamento è durato 23 giorni, ed in 4 date specifiche) sotto casa ed in altri luoghi pubblici, era riuscito a dimostrare la falsa invalidità.
Sì alle foto e ai filmati in luogo pubblico ma…
Sebbene, in teoria, sia lecito monitorare una persona in luogo pubblico, fotografandola e filmandola, le investigazioni però trovano un limite: non possono essere permanenti e/o sistematiche. È infatti facile che queste attività ingenerino abusi per le modalità in cui si svolgono (segrete). Le leggi devono essere chiare, certe e prevedibili nell’indicare le autorità competenti ad autorizzare queste investigazioni, i presupposti, le fasi procedurali, le condizioni, le modalità di acquisizione, archiviazione, il trattamento, la comunicazione, la durata e la distruzione dei dati.
Tali prove non possono essere usate in processo salvo che le norme del processo (civile o penale) dello Stato ove il fatto è avvenuto consentano la possibilità di confutarle in giudizio senza preclusioni di sorta.
[1] CEDU sez. III caso Vukota-Bojic c.Svizzera (ric.61838/10).
[2] Cass. sent. n. 18117/14 del 30.04.2014.
[3] L’uso di questo dossier in giudizio non viola, però, l’equo processo quando il cliente può confutarlo e la decisione sull’importo dell’indennizzo non è basata unicamente su questa prova.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/137093_posso-essere-pedinato-da-un-investigatore