Sono divorziato. Sono stato riconosciuto invalido e impossibilitato a continuare a lavorare; ho presentato istanza al Tribunale per modificare la sentenza che riconosce il mantenimento alle mie figlie. Nessun risultato. Che fare?
Con riferimento al quesito posto, è utile evidenziare preliminarmente che l’obbligo del genitore di corrispondere l’assegno mensile di mantenimento, per il figlio maggiorenne, sussiste sino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Il genitore che vuole contestare la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne ha l’onere della prova in merito alle circostanze che escludono tale dovere.
Nel caso del lettore, pertanto, non ci troviamo di fronte ad una situazione anomala in quanto la richiesta, da parte del tribunale giudicante, di provare, con apposita documentazione, la presenza di una stabilità economica e lavorativa delle sue figlie, è frutto di una prassi consolidata. Anche la giurisprudenza, con diverse pronunce, è di tale avviso: ad esempio, la Corte di Cassazione [1] ha statuito che il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall’obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile. La stesse Cassazione [2] ha affermato, inoltre, che: l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell’onere della prova, comporta che il conseguimento dell’indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di un’obbligazione prevista dalla legge, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, non già all’altro genitore (o al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica.
Detto questo, poiché la legge colloca questo onere della prova in capo al genitore, considerando anche la situazione personale e le difficoltà oggettive del lettore di reperire idonea documentazione, in particolare per quanto riguarda la situazione di una delle figlie, residente in Australia, egli dovrebbe provare a chiedere direttamente alle sue figlie.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta
[1] Cass. sent. n. 11828 del 21.05.2009.
[2] Cass. sent. n. 2289 del 2001.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/155913_mantenimento-devo-provare-che-i-figli-sono-indipendenti-economicamente