Scatta l’addebito della separazione a carico del coniuge con l’amante inchiodato dalle foto dell’investigatore privato, anche se la coppia dorme in camere separate e si litiga spesso.
Nella causa contro il coniuge fedifrago può avere un ruolo determinante la relazione dell’investigatore privato. Difatti, con una recente sentenza [1], la Cassazione ha ritenuto ammissibili le prove del tradimento fornite attraverso tabulati telefonici, foto e resoconti di un detective.
È bene, però, avvertire che l’orientamento dei giudici è anche quello di non dare valore al semplice “report” dell’agenzia investigativa, in quanto si tratta di un atto di parte, formato peraltro fuori dal processo. L’unico modo di far entrare, all’interno della causa, il rapporto dello 007 è di chiamare quest’ultimo a testimoniare sui fatti di cui è venuto a conoscenza attraverso la propria attività investigativa (leggi l’articolo “La prova dell’investigatore vale solo come testimonianza”).
Dunque, il coniuge che sospetta di essere tradito può far seguire la moglie da un detective e usare le “prove” nel corso del giudizio di separazione al fine di ottenere la dichiarazione di addebito.
Secondo la Suprema Corte, è legittimo il ricorso alla relazione dell’investigatore privato sia nelle cause di separazione [2], che in quelle tra datore di lavoro e lavoratore [3]. Addirittura, in una pronuncia dello scorso inverno che ha fatto assai discutere, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro che fa pedinare il proprio dipendente per verificare se davvero fruisce dei permessi della “legge 104” (leggi l’articolo “Possibile pedinare il dipendente col detective”).
Non vi è alcun dubbio, dunque, secondo i Supremi Giudici, che sia lecito l’utilizzo, nel processo, della relazione investigativa redatta dallo 007 incaricato da una delle parti: così come per le infedeltà dei lavoratori, il ricorso al detective privato è ben consentito anche in materia familiare, con l’unico limite che non si può chiedere, alla controparte, il rimborso delle spese sostenute per l’incarico, neanche se quest’ultima perde il giudizio.
Dalla stessa sentenza emerge un altro importante chiarimento. Le frequenti liti e perfino l’uso di camere separate fra i coniugi non è sufficiente a far ritenere al tribunale la sussistenza di una crisi matrimoniale tale dal legittimare il tradimento di uno dei coniugi. La questione è assai importante: infatti, se l’adulterio sopraggiunge quando ormai il rapporto tra gli sposi è “ai ferri corti”, il partner fedifrago non subisce la dichiarazione di addebito.
Di fronte all’adulterio documentato davanti al giudice, il coniuge che chiede l’addebito all’altro assolve all’onere che grava su di lui: cioè provare il tradimento. Spetterà, a questo punto, all’altro coniuge – che voglia evitare l’addebito – dimostrare che la “storia parallela” sia sopravvenuta in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza fosse solo un’apparenza.
[1] Cass. sent. n. 11516/14.
[2] Cass. sent. n. 8512/06; Cass. sent. n. 683/75.
[3] Cass. sent. n. 20613/12; 12489/11; 3590/11; 26991/09; 18821/08; 9167/03.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/51282_investigatore-privato-si-alla-prova-del-tradimento