Il genitore alienante può ordinare al genitore alienato di trasferirsi nella sua città?

Partiamo dal presupposto che tutti i provvedimenti che riguardano i figli sono solo parzialmente lasciati alle libere determinazioni dei genitori. Di norma il codice civile e la giurisprudenza rimandano agli accordi tra i due genitori ed è questa la soluzione sempre preferita sia dal legislatore che dai giudici.

Nel caso del lettore, c’è disaccordo sia sull’affidamento e sulla collocazione del minore. A questo punto la decisione sul luogo in cui il figlio deve risiedere non può essere lasciata agli interessati e sarà dunque il giudice a stabilirla guardando ad una regola unica ed inderogabile: qual è l’interesse del bambino? Certamente l’averlo trasferito in un altro luogo di residenza rende molto difficoltosa l’applicazione del principio che viene definito di “bigenitorialità”. Cioè il fatto che deve essere salvaguardato il rapporto del figlio con entrambi i genitori e che entrambi hanno uguali diritti e uguali obblighi. Ma non può certo essere la madre a portare con sé il bambino ovunque le venga comodo: l’interesse del minore, oltre che quello del padre, deve essere tutelato.

Per quanto riguarda l’affidamento, richiede che il giudice faccia una triplice valutazione:

  • la salvaguardia dell’interesse del bambino;
  • l’idoneità del genitore affidatario;
  • l’inidoneità dell’altro genitore.

Non si può obbligare qualcuno a risiedere in un posto, piuttosto che in un altro, su ordine del giudice. Il soggiorno obbligato è previsto solo quale pena accessoria per chi commette determinati reati. La moglie del lettore non potrà essere costretta a vivere in un Comune o nell’altro. Sarà il tribunale a stabilire tutto ciò che è necessario per preservare l’interesse del figlio; senza alcun rilievo rispetto alle esigenze di qualunque tipo dei genitori (lavoro, casa di abitazione o altro). La collocazione dovrà tener conto delle risultanze delle perizie svolte. Il lettore non potrà chiedere che la residenza della madre sia fissata dal giudice. Potrà chiedere invece, ed è questo il nocciolo della questione, che il giudice stabilisca il luogo di residenza del bambino tenendo conto della soluzione che appare più favorevole alla vita ed all’educazione di quest’ultimo. Nel giudizio in corso, pertanto, dovrà chiedere che venga fissato il luogo di residenza del piccolo nel suo Comune di residenza, indicando per quale motivo è preferibile che viva lì. Da questo discenderà tutto il resto: affidamento, modalità di perseguimento del diritto/obbligo di educazione, istruzione, normale sviluppo dell’affettività del bambino, modalità di visita. Si tenga conto che si può ipotizzare un affidamento congiunto con determinazione del domicilio abituale presso l’uno o l’altro genitore, regolando, ovviamente, le modalità di visita e di frequentazione del genitore non collocatario. Non conta, a questo fine, la distanza tra i luoghi di residenza del padre e della madre.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Vincenzo Rizza

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/153179_figli-si-puo-costringere-un-genitore-a-trasferirsi-nella-citta-dellaltro

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