È lecito pedinare, registrare, fotografare la moglie o il marito sospettato di tradimento, un lavoratore dipendente che è ufficialmente in malattia o in permesso, o il socio che potrebbe stornare la clientela o fare concorrenza sleale?
Si fa un gran parlare di investigatori privati e detective: 007 messi alle calcagna di lavoratori dipendenti ufficialmente in malattia o in permesso, di mariti e mogli sospettati di tradimento, di colleghi o soci che potrebbero rivelare a terzi i segreti industriali o stornare i clienti per concorrenza sleale; ma è consentito dalla legge far seguire una persona, utilizzare registratori e, in definitiva, assumere un investigatore privato? Ed anche ammesso che lo sia, che valore di prova potrebbe avere, in un eventuale processo, il report redatto dallo 007 con le fotografie e tanto di registrazioni?
È lecito assumere un investigatore privato?
Iniziamo subito col dire che è lecito assumere un investigatore privato, a prescindere dallo scopo per il quale questo viene assoldato e dalla persona che diventa oggetto di pedinamento; ciò che potrebbe essere illecita è la concreta modalità in cui questi esplica il mandato attribuitogli. Esiste infatti una sorta di codice disciplinare per gli investigatori, la cui attività non può mai esercitarsi in violazione della privacy e del rispetto dei luoghi di privata dimora del soggetto pedinato.
Se anche l’investigatore viola una di tali norme (si tratta, quasi sempre, di norme penali) a risponderne è lui stesso e non il cliente-mandante, salvo che questi gli abbia espressamente richiesto la specifica attività illecita, nel qual caso ne risponde a titolo di concorso. Dunque, è sempre bene lasciare l’investigatore libero di eseguire le indagini per come meglio ritiene in relazione al caso concreto, conoscendo egli – in quanto esperto del settore – ciò che è lecito e ciò che non lo è, e comunque, diversamente, rispondendo solo lui dei reati commessi.
Se l’investigatore svolge tale attività in forma imprenditoriale e professionale, deve essere munito della licenza del Prefetto. Si può però anche incaricare un terzo soggetto di effettuare pedinamenti e indagini nei confronti di un’altra persona senza che questi sia munito della licenza, se l’attività investigativa viene svolta solo occasionalmente ed episodicamente. Così, ad esempio, non commette illecito chi pedina la moglie di un amico per fagli un piacere o magari la fotografa mentre bacia un’altra persona; non compie reato neanche il dipendente che fotografa il collega di lavoro il quale ha presentato un permesso per malattia, mentre in realtà è in vacanza al mare. Allo stesso modo non commette reato lo stesso marito che svolge attività di detective in proprio stesso favore. Tale posizione è stata espressamente chiarita dalla Cassazione in una recente sentenza[1].
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/126874_e-legale-assumere-un-investigatore-privato