Legge 104, invalidità e visita fiscale: casi di esonero.
Sono portatore di handicap e beneficiario di Legge 104, assente dal lavoro per malattia: sono esonerato dalla visita fiscale?
Ci sono dei casi in cui la visita fiscale (cioè il controllo medico dell’Inps) non deve essere effettuata al dipendente assente dal lavoro. Tra questi rientra il riconoscimento dell’invalidità in capo al lavoratore, ma con alcune particolarità: vediamo insieme che cosa prevede la normativa.
Legge 104: esonero dalla visita fiscale
La legge, nel dettaglio, esonera dalla visita fiscale il dipendente con invalidità riconosciuta, nel caso in cui, però, la patologia sia collegata all’invalidità.
Ci sono dunque due particolarità:
– in primo luogo, è necessario che il lavoratore possieda una percentuale d’invalidità;
– secondariamente, la patologia specifica deve essere connessa all’invaliditàriconosciuta (ad esempio, non potrà essere dispensato dalla visita l’invalido per problemi di deambulazione, qualora prenda un’influenza, patologia assolutamente non connessa con la menomazione).
L’invalidità, peraltro, non va confusa con l’handicap: mentre la prima è una riduzione della capacità lavorativa, l’handicap indica una condizione di svantaggio, collegata alla menomazione o alla patologia, che limita o impedisce lo svolgimento del ruolo sociale dell’individuo (relativamente all’età, al sesso, ed al contesto sociale).
Dunque, l’esonero dal controllo fiscale è connesso all’invalidità intesa come capacità lavorativa ridotta, e non all’handicap in sé, anche se un aspetto presuppone l’altro.
Visita fiscale: altri casi di esonero
L’invalidità riconosciuta, comunque, non è l’unico caso di esclusione dalla visita fiscale. Lo sono anche:
– la patologia per causa di servizio;
– la patologia nella quale è a rischio la vita (gravi malattie cardiache, oncologiche…);
– la gravidanza a rischio;
– i casi in cui il dipendente è ricoverato in ospedale, o presso un’altra struttura;
– l’infortunio sul lavoro.
In queste ipotesi, il medico curante che trasmette il certificato all’Inps potrà contrassegnare la certificazione con il codice E, indicante l’esonero: si tratta di una nuova funzione resa disponibile dal servizio telematico dell’Istituto, tramite la quale sono automaticamente esclusi dai controlli a campione i certificati contrassegnati da tale codice.
Visita fiscale: controlli a campione
La visita fiscale è disposta dal dirigente, per i dipendenti pubblici, e dal datore di lavoro, per i privati: poiché, però, nel caso del settore privato, è l’azienda a pagare il controllo, le verifiche, in tale ambito, sono più rare. A questo sopperisce, in parte, l’Inps, mandando dei controlli a campione: chi è esonerato dalla visita, tuttavia, è automaticamente escluso da questi controlli, grazie al funzionamento delle procedure telematiche.
Visita fiscale: casi di giustificazione
Ricordiamo, infine, che il medico non può presentarsi al di fuori delle fasce orarie di reperibilità giornaliere (9-13, 15-18 per i dipendenti pubblici, e 10-12, 17-19 per i privati), e non possono esserci due visite per la stessa malattia, a meno che non si tratti di ricaduta: in questo caso, però, il lavoratore dovrà mandare un secondo certificato medico.
Inoltre, l’assenza a visita fiscale è giustificata laddove il dipendente si sia allontanato dal domicilio per effettuare terapie, cure o visite non differibili in altro momento, o per evitare un danno grave per sé e per la famiglia (un esempio potrebbe essere l’acquisto di un medicinale urgente).
Nei casi di allontanamento il dipendente è comunque tenuto a preavvertire l’azienda o l’amministrazione, e ad esibire documentazione comprovante il motivo dell’assenza.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/105896_chi-ha-la-legge-104-e-esonerato-dalla-visita-fiscale