Se mi faccio licenziare dall’azienda devo pagare il mantenimento?

Non pago da alcuni mesi gli alimenti alla mia ex moglie e ora lei vorrebbe pignorarmi lo stipendio. Se mi faccio licenziare dall’azienda dove lavoro o magari chiedo la trasformazione del contratto in un part time devo pagare lo stesso il mantenimento? 

Bisogna innanzitutto avvisare che, nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento all’ex moglie, non esiste solo la tutela civilistica, quella cioè del pignoramento dei beni del debitore (ivi compreso lo stipendio), ma anche quella penale. Far mancare i mezzi di sussistenza economica ai familiari integra il reato di «violazione degli obblighi di assistenza familiare» e, pertanto, il responsabile può essere denunciato. Se il marito si fa licenziare dall’aziendaper non pagare il mantenimento le cose non cambiano perché, a detta della Cassazione [1], il semplice stato di disoccupazione non rileva per escludere il reato; è necessaria anche la prova di una oggettiva e totale difficoltà economica tale da tradursi in un vero e proprio stato di «indigenza economica». Sono numerosissimi i casi di condanne confermate nei confronti di uomini formalmente disoccupati che si sono limitati a dedurre solo l’assenza del lavoro [2] senza andare oltre e dare la prova di un’oggettiva incapacità economica. Se però, in caso di omesso versamento del mantenimento in favore dei figli, l’illecito penale sussiste già solo per il fatto di non aver versato l’assegno [3], nei confronti della moglie è invece necessario che quest’ultima versi in stato di bisogno.

Non versare il mantenimento all’ex può significare una condanna penale

Stesso discorso vale se il marito chiede la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time: anche in questo caso (ed anzi, a maggior ragione), siamo sempre di fronte a una condotta penalmente rilevante, con possibilità di denuncia da parte dell’ex moglie che non abbia ottenuto il pagamento del mantenimento mensile.

Peraltro, se l’uomo spera di ottenere, a seguito del licenziamento, un provvedimento del giudice di revisione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno di divorzio, il tentativo potrebbe fallire. Difatti, è vero che la legge consente a ciascuno dei due coniugi di chiedere sempre la modifica delle condizioni di separazione o divorzio al mutamento degli elementi di fatto della situazione familiare – e quindi anche, a seconda del caso, a seguito dell’aumento o della riduzione del reddito di uno dei due  – tuttavia è anche vero che il giudice non è tenuto ad affidarsi solo alla dichiarazione dei redditi presentata dall’interessato. In altri termini il tribunale, nel decidere se confermare l’assegno di mantenimento, ridurlo o cancellarlo del tutto può considerare una serie di altri parametri come il saldo disponibile sul conto corrente, l’eventuale possesso di altri redditi (anche di natura immobiliare), la stessa sussistenza di un indice di spesa elevato. Se, ad esempio, il giudice dovesse rilevare, dall’estratto della carta di credito del marito, che questi ha, nonostante il licenziamento e lo stato di disoccupazione formale, una capacità di acquisto ancora elevata potrebbe confermare l’assegno di mantenimento nella stessa misura precedente al licenziamento. Non c’è bisogno di dimostrare la presenza di “redditi in nero” o delegare le indagini alla polizia tributaria: il solo fatto dell’elevato tenore di vita, infatti, è un elemento sufficiente a denotare il permanere, in capo al marito, della possibilità di mantenere l’ex moglie.

Il giudice può chiedere di vedere l’estratto del conto corrente o della carta di credito

Di certo, dinanzi alla richiesta del marito di ottenere l’esonero dal pagare l’assegno di mantenimento a seguito del licenziamento dell’azienda sarà necessario che il giudice, intravedendo in questo un intento elusivo, richieda – anche su sollecitazione dell’avvocato della controparte, che difende la moglie – una serie di documentazioni che possono dimostrare il contrario. Quindi, in parte, l’esito del giudizio – e dell’artificio utilizzato dall’ex marito – dipende anche da quanto il tribunale intende approfondire la situazione. E, di fatti, sono anche numerosi i casi di sentenze che hanno revocato il mantenimento solo basandosi sull’avvenuto licenziamento. Sul punto rinviamo all’approfondimento Come scoprire se l’ex marito evade il fisco per non pagare gli alimenti.

[1] Cass. sent. n. 7372/2013, n. 41949/2012.

[2] Cass. sent. n. 20133/2015.

[3] Questo perché lo stato di bisogno dei figli si presume sempre esistente. Cfr. Casi. sent. n. 535/16.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/166018_se-mi-faccio-licenziare-dallazienda-devo-pagare-il-mantenimento

 

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